IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e
s.m.i.; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  ed   in
particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e
di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  29
dicembre 2008, n. 3728  che  ha  ripartito  tra  regioni  e  province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti  dall'art.  2,  comma  276  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha  stabilito  gli  interventi  ammissibili  a
finanziamento  ed   ha   individuato   le   relative   procedure   di
finanziamento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
marzo 2010, n. 3864 che ha ripartito tra regioni e province  autonome
le risorse dell'annualita' 2009 e le  riassegnazioni  dell'annualita'
2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti  dall'art.
2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha  individuato
le relative procedure di finanziamento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2010 destinate  nel  predetto  Fondo  agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  ed  ha  individuato   le   relative   procedure   di
finanziamento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
marzo 2011, n. 3927 che ha ripartito tra regioni e province  autonome
le risorse dell'annualita' 2011 e le riassegnazioni delle  annualita'
2009 e 2010 destinate nel predetto  Fondo  agli  interventi  previsti
dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  ha
individuato le relative procedure di finanziamento; 
  Considerato che occorre procedere alla ripartizione, tra le regioni
e le province Autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse  del
predetto Fondo per l'annualita' 2012, pari a 20.000.000,00 di euro, e
per l'annualita' 2013, pari a 20.000.000,00 di euro,  destinate  agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Tenuto conto delle modifiche introdotte  dalla  legge  n.  100/2012
citata nel plesso normativo  inerente  la  materia  della  protezione
civile; 
  Visto il verbale dell'11  gennaio  2012  della  Commissione  mista,
costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n.  3728  con
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648  del
3  luglio  2009,  che  ha  previsto,  per   l'annualita'   2011,   la
riassegnazione di 201.973,42 euro, relativi ai piani  non  pervenuti,
delle regioni Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  a  favore  delle  regioni
Abruzzo, Campania,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,
Sicilia, Umbria e Veneto; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alle  riassegnazioni  indicate
nel citato verbale della Commissione mista; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, per le leggi di  settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contributi a carico del bilancio  dello  Stato  per  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzazione del
Fondo, inerente l'annualita' 2012 e 2013, per interventi straordinari
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  istituito  ai  sensi
dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico  degli
edifici del sistema  scolastico,  nonche'  la  costruzione  di  nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove  indispensabili
a sostituire  quelli  a  rischio  sismico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato». 
  2. Con il presente decreto viene ripartita  tra  le  regioni  e  le
province  autonome  la  somma  di  20.000.000,00  di  euro   relativa
all'annualita'   2012   e   di   20.000.000,00   di   euro   relativa
all'annualita'  2013.  La  quota  di  competenza   regionale,   quale
risultante dalla terza e quarta colonna della tabella dell'Allegato 1
al presente decreto, e' assegnata alle  singole  regioni  sulla  base
degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
ministri 29 dicembre 2008,  n.  3728.  Per  gli  anni  successivi  si
provvedera'  tenendo  conto  dell'art.   11,   comma   4-sexies   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. Il finanziamento assegnato dal presente  decreto  alle  province
autonome di Trento e  Bolzano,  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  e'
acquisito al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.  2,  comma  109
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4. Con il presente decreto viene revocata la  somma  di  201.973,42
euro, relativa  all'annualita'  2011,  gia'  assegnata  alle  regioni
Sardegna e Valle  d'Aosta,  per  la  successiva  riassegnazione  alle
regioni Abruzzo,  Campania,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. La quota di  competenza  regionale,
quale risultante dalla terza  colonna  dell'Allegato  2  al  presente
decreto, e' riassegnata alle regioni destinatarie  sulla  base  degli
stessi  criteri  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati sulle sole regioni
destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni  e'
riportato nella quinta colonna dell'Allegato 2. 
  5. Gli interventi ammessi  a  finanziamento  sono  quelli  definiti
dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n.  3728,  con  l'avvertenza
che ci si riferisce alla data di pubblicazione del presente decreto.